In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della giustizia. Come funziona e come fare domanda

- ASSEGNO 
 DI MANTENIMENTO: AL VIA L'AIUTO DI STATO PER L'ASSEGNO ALL'EX

di Marina Crisafi – A più di un anno dalla sua istituzione, parte il fondo per il coniuge in stato di bisogno che prevede un contributo da parte dello Stato a compensazione del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento disposto dall’autorità giudiziaria in sede di separazione. La misura, istituita con la penultima legge di stabilità (l. n. 208/2015), è diventata infatti operativa a seguito dell’emanazione del necessario decreto attuativo del ministero della giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio scorso (qui sotto allegato).
Nel provvedimento di Via Arenula vengono individuati i tribunali, situati nei capoluoghi dei distretti sede di corte d’appello, presso i quali avviare la sperimentazione del “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”, le modalità della presentazione dell’istanza da parte degli interessati, nonché le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione di quelle recuperate.
Il fondo, per ora, è alimentato con una dotazione di 750mila euro (di cui 250mila per l’anno 2016 e 500mila per il 2017).

I beneficiari
Ad essere interessato dalla misura è “il coniuge separato in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”.

La domanda
L’interessato, come sopra definito, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha la residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.
L’istanza dovrà essere redatta in conformità al modulo (form) disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta (ossia dal 14 febbraio), direttamente sul sito del ministero della giustizia nell’apposita sezione denominata “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”.
La domanda dovrà contenere a pena di inammissibilità, oltre alle generalità, dati anagrafici e codice fiscale del richiedente:

– l’indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale e la misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare il mantenimento (specificando che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge di stabilità);

– l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente (ex art. 156, 6° comma, c.c.)

Fonte: Mantenimento: al via l’aiuto di Stato per l’assegno all’ex
(www.StudioCataldi.it)

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