Lo ha chiesto il pg Marcello Matera alle Sezioni unite, chiamate a decidere se confermare o meno il verdetto Grilli che aveva archiviato il criterio

add - CASSAZIONE, 
 IL PG: "TENER CONTO DEL TENORE DI VITA NELL'ASSEGNO DI 
 DIVORZIO"

ROMA – Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l’assegno di divorzio. Lo ha chiesto il pg della Cassazione, Marcello Matera, alle sezioni unite della Suprema Corte, che devono decidere se confermare o meno il verdetto “Grilli”, che ha archiviato il criterio tenore di vita. La decisione degli ermellini sarà depositata tra circa un mese.

• IL CASO GRILLI
Il criterio del tenore di vita “analogo” a quello avuto durante la vita matrimoniale era stato uno dei capisaldi nel quantificare l’importo dell’assegno di divorzio. Fino alla sentenza della prima sezione dell’11 maggio 2017, sul caso dell’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli e Lisa Caryl Lowenstein, che ha introdotto invece il principio della autoresponsabilità. Stando a quella sentenza, l’assegno non va più calcolato sulla base dello stile di vita avuto durante il matrimonio, ma sulla base dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge. Perché, secondo i giudici, “si deve superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come una sistemazione definitiva”.

• IL MAXI-ASSEGNO A VERONICA LARIO
Una decisione che ha fatto molto discutere e che ha portato a una serie di conseguenti eclatanti: nel processo Berlusconi-Lario, lo scorso novembre, l’ex moglie del Cavaliere ha ricevuto lo stop al maxi-assegno da 1,4 milioni, proprio perché la corte d’Appello di Milano ha applicato il precedente Grilli-Lowenstein.

• IL PG: “VALUTARE CASO PER CASO”
“La premessa -ha detto Matera- è che ogni giudizio richiede la valutazione delle peculiarità del caso concreto perché l’adozione di un unico principio, come quello stabilito dalla sentenza Grilli, corre il rischio di favorire una sorta di giustizia di classe”. Si può anche convenire, ha aggiunto il pg nella requisitoria, di prendere a parametro di riferimento il criterio dell’autosufficienza, “ma non si può escludere di rapportarsi anche agli altri criteri stabiliti dalla legge quali la durata del matrimonio, l’apporto del coniuge al patrimonio familiare, il tenore di vita”.

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