
La violenza sulle donne può avere diversi nomi e uno di questi è stalking. Con il termine si indica la persecuzione con atti intimidatori che vanno dal pedinamento, alle telefonate, sms, mail, molestie fino alle minacce: una serie di comportamenti che limitano la libertà individuale, incutono terrore per la propria incolumità e dei propri cari. Il reato, previsto dall’articolo 612 bis del codice penale, è relativamente nuovo, essendo entrato nell’ordinamento giuridico solo nel 2009, ma come fenomeno non è certo recente. La persecuzione nei confronti di una persona, prevalentemente donne, ha una lunga, terribile storia che le nuove tecnologie hanno reso più invasiva. L’attenzione al fenomeno della violenza sulle donne è aumentata, anche da parte delle istituzioni: il nostro Paese ha ratificato la Convenzione di Istanbul e si è dotato di nuovi strumenti legislativi per combattere la violenza di genere, tra cui figura anche lo stalking. C’è ancora molto da fare, ma un primo passo è stato fatto e la strada da intraprendere è quella giusta.
Cos’è lo stalking
Lo stalking, dall’inglese to stalk (fare la posta), viene definito come una serie di comportamenti ripetuti nel tempo di tipo persecutorio che il molestatore attua nei confronti della vittima.
Minacce personali o a chi ci sta vicino, telefonate, pedinamenti, intrusione via web, per mail o nei social network, lettere e sms: tutta una serie di azioni, molestie e atti lesivi che inducono nella vittima un disagio psichico e fisico, la paura di fare tutto, di uscire di casa, di andare al lavoro, persino di rispondere al telefono.
Si parla anche di “sindrome del molestatore assillante“, definizione ch sottolineal’azione continua e forzata dello stalker che vuole controllare la vittima, in ogni aspetto della sua vita: chi lo subisce si trova condizionato in tutte le azioni quotidiane, anche le più banali.
Il profilo dello stalker
Lo stalker, nella maggior parte dei casi, (70-80%) è un uomo, di norma partner o ex compagno della vittima, ma anche un parente, conoscente, amico, un vicino di casa, qualcuno che gravita nella vita di tutti i giorni. Il profilo criminale lo indicherebbe come un soggetto con precedenti penali, con disturbi mentali, o che abusa di alcol e droghe, ma la vastità dei casi e la loro diversità rende difficile un profiling netto. Lo stalker può essere l’ex marito o fidanzato, incapace di accettare la rottura di un rapporto, un amico o un conoscente che è stato rifiutato.
Secondo il manuale redatto dalla Polizia di Stato, lo stalker “agisce con l’intento di stabilire una relazione sentimentale o sessuale imponendo la propria presenza ed insistendo anche nei casi in cui riceve una risposta negativa. Lo Stalker è una persona che nutre rancore e agisce per vendicarsi”.
Raccoglie informazioni sulla vita privata sorvegliando e seguendo i movimenti, attacca e diffama in sua assenza, colpendo anche il nome della persona, e può arrivare a minacciare fisicamente non solo lei ma anche i familiari, in un’escalation continua di violenze e soprusi.
Come è punito lo stalking
Lo stalking è un reato di atti persecutori di cui l’articolo 612 bis c.p.p “punisce la condotta di chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.
La condanna va da un minimo di sei mesi a un massimo di 4 anni, con prescrizione in 7 anni che diventano 7 e sei mesi in caso di interruzione dovuta ad atti processuali. La pena è aumentata fino ad un terzo (e cioè da 9 mesi a cinque anni e quattro mesi), nel caso in cui il reato sia commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona precedentemente legata da vicolo affettivo.
Altro aumento della pena fino alla metà si ha se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, o con armi o da persona travisata.
Con l’approvazione del decreto in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, sono state introdotte alcune novità: per lo stalking si è esteso il reato anche a comportamenti attraverso strumenti informatici o telematici, l’arresto obbligatorio in flagranza e la più discussa, l’irrevocabilità della querela, per evitare il suo ritiro con il proseguire delle minacce.
Come denunciare lo stalker
La prima cosa da fare è denunciare lo stalker, rivolgendosi alle autorità e alle forze di Polizia, o anche al Questore della città per chiedere l’ammonimento: in questo caso, se lo stalker prosegue nelle minacce, non è necessario presentare querela visto che la Polizia ha l’obbligo di denunciarlo.
Rivolgersi poi ai centri antiviolenza della città per chiedere aiuto, non solo per sé ma anche figli e persone care, informando anche familiari, amici, colleghi o vicini delle persecuzioni che potrebbero toccarli.
In caso di stalking esiste un numero verde del ministero, il 1522, attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, accessibile da tutta Italia gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo.
Come indica il ministero delle Pari Opportunità, “le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati attivi a livello locale”. Esiste anche una mail a cui rivolgersi per informazioni e consigli: violenza.po@governo.it
Non rispondere mai alle chiamate e ai messaggi e non cercare di vendicarsi sul persecutore sono le prime azioni consigliate dalla Polizia di Stato: la cosa giusta da fare è denunciare lo stalker (Lorena Cacace, Aprile 2015).
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