50 - Consulta donne Di Pietro IdV Montanelli
… ovunque si decide!

alle donne dell’UDI
udi - Consulta donne Di Pietro IdV Montanelli
e alle donne interessate info e agenda della campagna 50E50
(informazioni sull’agenda e altri argomenti Frecciaa 2 - Consulta donne Di Pietro IdV Montanelli)

La mattina del 10 Maggio 2007 è previsto un sit-in a Roma in Piazza Cavour, davanti alla Corte di Cassazione dove il Comitato promotore depositerà in Cancelleria il Titolo della Proposta di legge di iniziativa popolare “Norme di Democrazia Paritaria per le Assemblee elettive”, che costituisce il primo adempimento formale per la Campagna 50E50 ovunque si decide.
Per conclusiva esplicitazione di quanto indicato nelle comunicazioni già inviate a tutte le donne dell’Udi: la Campagna 50E50 ovunque si decide è stata decisa e promossa dall’Assemblea Autoconvocata dell’Udi, con mandato al Coordinamento Nazionale e costituzione di un Gruppo Operativo nei successivi incontri presso la Sede Nazionale, e che, ai fini del deposito del titolo della legge in Cassazione, il Comitato promotore è ufficialmente costituito da: le componenti del Coordinamento Nazionale dell’Udi; le Garanti Nazionali dell’Udi; le donne iscritte all’Udi che,con Milena Carone del Coordinamento, hanno provveduto alla stesura del progetto di legge, Cristina Rizzo e Stefania Guglielmi; Maria Cristina Coccia e Ornella Scaramuzzo, in rappresentanza del Gruppo Operativo.
Nel pomeriggio dello stesso giorno 10 maggio 2007 – ore 15 Hotel Bologna – è previsto l’incontro con Parlamentari di tutti gli schieramenti per presentare l’iniziativa dell’Udi, anche in vista della discussione sulla legge elettorale.
In considerazione della concomitanza, abbiamo pensato che la prima giornata dell’Autoconvocazione nazionale dell’UDI già fissata per il 19-20 maggio può essere vissuta come un evento aperto a tutte le donne che vogliono condividere questo cammino.
Il consenso e l’appoggio delle altre sarà significativo, non solo per la raccolta delle firme, ma anche per la tenuta nel tempo del dibattito e del confronto tra le donne e con gli uomini.
Sabato 19 Maggio 2007 sarà ufficialmente costituito il Consiglio delle Donne 50E50 ovunque si decide composto da donne dell’Udi e da quante in questa fase si sono rese disponibili.
La realizzazione della Democrazia paritaria sarà un processo lungo per il quale dovremo spendere energia e inventiva.
Stiamo verificando le possibilità di una data di partenza per la Raccolta delle firme, che tecnicamente coincide con la vidimazione dei primi moduli.
In vista di ciò, è assolutamente necessario cominciare a costruire rapporti e contatti sul territorio per avviare i Centri di raccolta.
A Roma prevediamo un incontro Sabato 21 Aprile alle ore 11 per costituire il Centro di Raccolta nazionale. I Centri saranno strumenti operativi e dovranno coordinarsi attraverso la Sede nazionale e il sito web www.50E50.it
Alle potenzialità fornite dal sito affidiamo una funzione fondamentale sia per la comunicazione dei vari dati che per l’organizzazione degli stessi e la fornitura (il cosiddetto download…) del materiale possibile.
Sarà ovviamente determinante anche tutta la rete di rapporti, la pratica, la tradizione politica dell’UDI e delle donne che parlano la lingua delle donne. Cari saluti Pina Nuzzo

Roma 29 marzo 2007

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L’UDI, Unione Donne in Italia, associazione che ha attraversato sessant’anni della storia di questo paese creando e ricreando condizioni di emancipazione e libertà per le donne e per il bene di tutti, oggi decide di prendere la parola sui temi della rappresentanza e della partecipazione politica – che è la parola sui problemi cruciali della nostra democrazia – con una propria proposta di legge di iniziativa popolare, il cui titolo verrà depositato presso la Corte di Cassazione il 18 maggio prossimo e che vedrà svilupparsi su tutto il territorio nazionale un’ iniziativa per la raccolta delle firme.
L’iniziativa ha un nome: 50E50 ovunque si decide. Esso allude alla parità numerica delle candidature, in ordine alternato, in tutti gli appuntamenti elettorali e qualunque forma assuma la legge che li disciplina. Non si tratta di quote riservate né di tutele: si intende invece rimuovere gli ostacoli alla passione politica delle donne, oggi gravemente frustrata dall’ingiustificabile sequestro dei compiti legislativi e di governo da parte di un solo sesso, e si vuole promuovere un nuovo dialogo politico, contagioso per tutte le situazioni e i luoghi nei quali si discute e si decide della vita collettiva, e capace di civilizzare la convivenza, che è in radice convivenza di uomini e donne.
Vi alleghiamo il testo della proposta di legge, sperando di offrire a ciascuna/ciascuno un interessante terreno di confronto. E siamo a disposizione per incontraci e approfondire le questioni che apriamo con questa nostra iniziativa.
A presto dunque.
Pina Nuzzo delegata alla sede nazionale
Lidia Campagnano del coordinamento nazionale

Le sottoscritte cittadine italiane e i sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma 2, Cost. ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 ss. modd. – la seguente proposta di legge:

“Norme di Democrazia Paritaria per le Assemblee elettive”

Art. 1 – Finalità

In attuazione dell’art.51 della Costituzione Italiana, la presente legge detta norme di democrazia paritaria per l’accesso di cittadini e cittadine alle Assemblee elettive in condizioni di uguaglianza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano alle competizioni elettorali relative alle Assemblee elettive di: Circoscrizioni nei Comuni, Comuni, Città Metropolitane, Province, Regioni a Statuto ordinario, nonché alle elezioni di Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e dei componenti del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.

Art. 3 – Candidature in liste o gruppi

In ogni lista o gruppo di candidati, le candidature sono costituite da un numero uguale di donne e uomini, sono disposte in ordine alternato per sesso e, in caso di disparità numerica, lo scarto è di una unità.
Liste o gruppi di candidati che non rispettano le predette norme sono irricevibili.

Art. 4: Candidature in collegi uninominali

In ogni circoscrizione dove le candidature sono proposte in collegi uninominali, le candidature complessive contraddistinte dal medesimo contrassegno sono costituite da un numero uguale di donne e uomini e, in caso di disparità numerica, lo scarto è di una unità.
Partiti, movimenti o coalizioni di partiti recanti il medesimo contrassegno nella circoscrizione che non rispettano le predette norme non sono ammessi alla competizione elettorale in quella circoscrizione.

Art. 5: Norma abrogativa di chiusura

Ogni disposizione in contrasto con le norme di democrazia paritaria contenute nella presente legge è abrogata.

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Campagna 50E50 ovunque si decide

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Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica

Legge 3 giugno 1999, n. 157

“Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999

Art. 1.
Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

1. E’ attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. L’erogazione dei rimborsi e’ disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche’ per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all’erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 e’ corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

4. In caso di richiesta di uno o piu’ referendum, effettuata ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e’ attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita’ della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita’ di partecipazione al voto. Analogo rimborso e’ previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione.

5. L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e’ pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l’importo di cui al presente comma e’ ridotto a L. 3.400.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L’erogazione dei rimborsi non e’ vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e’ interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e’ effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia gia’ stata versata la quota del 40 per cento.

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonche’ per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l’anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalita’ di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l’erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. All’articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “lire 200” sono
sostituite dalle seguenti: “lire 800”. Al medesimo comma, le parole: “degli abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali”.

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
Requisiti per partecipare al riparto delle somme

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all’articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi e’ disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

2. All’articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “almeno il 3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “almeno l’1 per cento”.

Art. 3.
Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica

1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all’interno del rendiconto di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell’avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.

Art. 4.
Erogazioni liberali

1. All’articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: “compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire”.

Art. 5.
Disciplina fiscale dell’attivita’ di movimenti e partiti politici ed agevolazioni

1. All’articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-bis. Sono altresi’ esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”.

2. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente articolo:
“Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”.

3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente articolo:
“Art. 11-ter. – 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”.

4. All’articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4-bis. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici”.

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attivita’, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l’utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresi’ le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l’utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

Art. 6.
Modifiche ed integrazioni all’articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2

1. All’articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
“1-quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l’anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguagliodelle somme gia’ ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall’anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l’eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi gia’ ricevuti. La restituzione delle somme e’ effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L’ammontare delle rate annuali non puo’ essere inferiore al 10 per cento delle somme gia’ ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.

1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l’estinzione di uno o piu’ movimenti o partiti politici prima dell’integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515″.

Art. 7.
Disposizioni transitorie

1. Per l’anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l’ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e’ effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L’erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avra’ luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilita’ determinatesi in base all’applicazione dell’articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l’ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l’anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall’articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997.

Art. 8.
Testo unico

1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e’ trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l’acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall’assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

Art. 9.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2.

Art. 10.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonche’ l’articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l’articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Noi dobbiamo tracciare anche le vie dell’avvenire,
ponendo le mete che oggi vogliamo siano raggiunte domani
(Assemblea Costituente 4 marzo 1947)

Note di sintesi

L’articolo 51 della Costituzione Italiana inizia con questa frase:
Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
E’ l’unico articolo, tra quelli riguardanti i rapporti politici, che dopo la locuzione tutti i cittadini aggiunge dell’uno e dell’altro sesso.
Una precisa scelta di natura storico-giuridica operata dai Costituenti e che, quanto all’origine, accomuna l’art.51 e l’art. 48.
Sia che fosse guardata come una concessione, sia che fosse propugnata come una conquista, quella natura ci dice, all’origine, che la Costituzione afferma il diritto all’elettorato attivo e a quello passivo sia in capo a soggetti di diritto di sesso maschile sia a soggetti di diritto di sesso femminile. Intanto, ci dice questo.
Non era cosa da poco affermare quei diritti nel 1946-48 nella Costituzione di un Popolo reduce dallo Statuto Albertino, quanto a Carte, e piegato dal Fascismo, quanto a Storia.
Dell’uno e dell’altro sesso. La scelta di questa locuzione e della congiunzione “e”, arriva al termine di un iter travagliato, dopo averne scartate molte altre, dai Lavori Preparatori in poi. In un anno e mezzo dal giugno del 1946 alla fine del 1947, dopo molte sedute, nelle Sottocommissioni, nella Commissione dei 75 e poi nell’Assemblea Plenaria, i Costituenti si sono resi protagonisti di una scelta che va oltre le vicissitudini dei Gruppi, le diatribe filologiche, le distanze tra le appartenenze.
Col tempo, i significati e i significanti giuridici che accomunavano l’art.48 e l’art 51 si sono differenziati sempre di più tra loro.
Col Tempo, ancora, supremo regolatore della Storia come del Diritto come di molto altro, quella locuzione scelta per l’art.51 ha acquistato un senso più pieno, non un senso paritario, si badi, visto che quell’art.51 parlava già nel 1948 di uguaglianza, bensì, un senso democratico.

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Quel senso, oggi nel 2007, informa la Proposta di legge di iniziativa popolare dell’Udi, con una scelta precisa e consapevole anche di quelle vie dell’avvenire di cui parlava un liberale, nel 1947.
Nella Proposta dichiariamo le norme in attuazione dell’art. 51 della Costituzione del 1948, dove il termine attuazione ha un significato storico oltre che di forma giuridica.
Nel Diritto, diceva Piero Calamandrei, la forma è sostanza.
La nostra Proposta, sul piano politico, prescinde anche dalle sorti – incluse quelle di revisione con aggiunta di una seconda frase al primo comma – che ha avuto l’art.51 negli ultimi tempi, anche se le tiene doverosamente presenti, sul piano giuridico.
I Costituenti ci danno conto, con l’evoluzione delle loro stesse parole, di quanto avvenuto nell’arco di poco più di un anno.
La Storia, in questi sessanta anni, ha detto ancora altro, in Italia e nel Mondo.
Le donne non sono una minoranza da non discriminare, sono presenti in tutte le minoranze, in tutte le maggioranze, in tutti gli strati sociali, in tutte le razze.
Le donne sono l’altra parte del genere umano necessaria affinché l’umanità possa essere se stessa.
Inoltre, sono ormai consolidate nell’arco degli ultimi venti anni le acquisizioni contenute in documenti di istituzioni democratiche europee ai quali ha contribuito anche la rappresentanza italiana, dove si afferma la presenza paritaria di uomini e donne nei contesti decisionali come una esigenza della democrazia.
L’Udi è stata protagonista in Italia di tutte le lotte per l’emancipazione della donna, nei diritti, nella società, nel lavoro, nella famiglia.
Si è trattato, sempre, di lotte che hanno prodotto un avanzamento dell’intera società italiana, nel suo complesso.
Le donne organizzate hanno posto problemi, anche di natura giuridica, sul tavolo della Politica. Le donne non sono mai state “il problema”, neanche quando hanno “chiesto” alla Politica diritti “per le donne”.
Questa semplice verità può essere contrastata solo da chi pensa la Politica come luogo di carriere istituzionalizzate, o peggio come acquisizione di potere ad oltranza che ha tra le sue priorità non le esigenze del proprio Paese, ma quelle della propria conservazione.
L’Udi ha deciso di promuovere questa iniziativa di Democrazia Paritaria, perché i Partiti in Italia non hanno avuto la capacità gestire autonomamente il riequilibrio della rappresentanza.
Vi sono stati tentativi contraddittori di introdurre le “quote”.
Anche quelli recenti, venuti dopo la revisione della Costituzione, si sono rivelati in alcuni casi poco più che palliativi, in altri casi sono miseramente naufragati.

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Alla riforma dell’art.51 della Costituzione si è giunti nell’illusione che ciò avrebbe “promosso” le pari opportunità. Col senno di poi, l’8 marzo 2003 – giorno di entrata in vigore della revisione – si è consumata una beffa della Democrazia, prima ancora che un torto alle Pari opportunità.
A quella revisione ha parzialmente risposto solo la legislazione riguardante i componenti del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, nel 2004, introducendo le quote di un terzo e sanzioni rivelatesi poco più che un graffio nel bilancio delle formazioni politiche.
La ragione di fondo di tutto ciò risiede nel fatto che a quella revisione, in quelle forme, a differenza ad esempio di quanto avvenuto in Francia, si è giunti come si può arrivare ad una regalìa, senza una presa di coscienza diffusa, senza un dibattito reale e profondo nel Paese sulle motivazioni, di cui, per la sua parte, anche l’Udi assume la propria responsabilità.
Ciò ha comportato un irrigidimento delle posizioni nei vertici dei partiti, da un lato, e il rafforzarsi dell’idea che le donne, quale minoranza discriminata, andavano aiutate con misure ad hoc, ma in un processo graduale, che non disturbasse più di tanto gli apparati al potere.
Queste contraddizioni si sono andate sempre più cristallizzando, con la protevia di chi intende difendere le posizioni acquisite in apparati e lobby, mostrandosi refrattario ad ogni sia pur minima messa in discussione, dal proprio interno, dei meccanismi di selezione delle candidature.
La legge statale che nel 2004 ha prescritto norme generali per la legislazione regionale delle regioni ordinarie non solo non ha rispettato la lieve revisione del 2003, ma ha violato il dettato introdotto ad hoc con la riforma dell’art. 117 Cost. nel 2001.
Nella recente riforma elettorale per Camera e Senato, al di là di come il suo stesso estensore l’ha qualificata, l’assoluto mancato rispetto dell’art. 51 è solo uno dei molti aspetti di incostituzionalità denunciati.
La proposta dell’Udi giunge in un momento di crisi della politica a più livelli e di dibattito per una riforma elettorale tutta ancora avvolta nelle nebbie di proposte che i massimi dirigenti di alcune formazioni rilanciano quotidianamente sui giornali e in televisione, senza comunicare all’elettorato la volontà reale di aprire un dibattito generale.
La consapevolezza che l’approvazione di una norma dipende, in fondo, da accordi a monte operati da quegli stessi soggetti non può e non deve scoraggiare la volontà di aprire un dibattito di cui si sente impellente l’urgenza democratica.
La presenza paritaria nelle Assemblee elettive è un’esigenza della democrazia in attuazione della Costituzione (art.1) e in quanto tale deve potersi imporre, se necessario, anche per legge, con norme che prevedano sanzioni adeguate all’importanza di quelle norme.

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Si può essere candidati e candidate in una lista, in un gruppo oppure, laddove si reintroducessero, in collegi uninominali di circoscrizione.
Per questo motivo, la presente proposta formula due ipotesi generali distinte, con una ratio che resta la stessa per tutte le candidature: un numero uguale di uomini e donne in ogni ambito che si riconduca ad un medesimo contrassegno di lista o di formazione, con lo scarto di una sola unità in caso di totale dispari (artt.3 e 4).
Ciò consente di applicare il principio di democrazia paritaria nelle candidature per tutte le assemblee elettive, da quelle circoscrizionali a quelle per il Parlamento Europeo.
Trattandosi di norma prescrittiva generale a garanzia della democraticità di base delle candidature, non è possibile usare due pesi e due misure, a seconda che si parli di Consigli Circoscrizionali o, ad esempio, del Senato della Repubblica. (art.2)
Abbiamo incluso nella previsione generale anche le città Metropolitane, in quanto questi organismi sono, dal 2001, inseriti nella Costituzione e sono ancora in attesa di norme che regolino le modalità dell’elezione dei propri rappresentanti. (art.2)
Al carattere fondamentale e all’importanza della norma consegue la valenza della sanzione per il suo mancato rispetto.
La sanzione non può essere né pecuniaria, né sottoposta a condizioni, bensì, nel primo caso, quello di liste o gruppi (art.3) sarà data dalla irricevibilità ad opera degli organi di controllo preposti, nell’altro (art.4) consisterà nella mancata ammissione dello schieramento o formazione che con un determinato contrassegno ha presentato nella circoscrizione con collegi uninominali un numero complessivo di candidature che non rispetta la parità numerica.
L’Udi con questa Proposta intende aprire un dibattito dentro e fuori le Istituzioni perché la Democrazia paritaria venga riconosciuta come un aspetto fondamentale del vivere civile e politico nel nostro Paese.
Auspichiamo che questa Proposta sia accolta favorevolmente da uomini e donne di buona volontà, presenti in tutti gli schieramenti politici.
Questa Proposta si inserisce in una campagna complessiva che l’Udi ha promosso fin dagli inizi del 2006, denominata 50E50 ovunque si decide, affinché la Democrazia nel nostro Paese sia compiuta in ogni ambito decisionale, non solo quelli determinati da una elezione.
Vogliamo che ovunque si decide sia affermata e realizzata la presenza paritaria dell’uno e dell’altro sesso, in condizione di uguaglianza. Come recita l’art. 51 della Costituzione.

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Campagna 50E50 ovunque si decide
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