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 SOCIALI: SGRAVI PER ASSUNZIONI DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Da Paolo Ballanti
Novità dal ramo assunzione donne vittime di violenza.Esonero dal versamento dei contributi INPS e INAIL nel limite di 350 euro mensili per le cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenze di genere. A stabilirlo il Decreto del Ministero del Lavoro dell’11 maggio scorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018.
Il provvedimento attua quanto previsto dalla Manovra 2018 (L. 205/2017), che all’articolo 1 comma 220 riconosce uno sgravio contributivo della durata di 36 mesi in favore delle cooperative sociali che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenze di genere, nel rispetto, afferma la norma, del limite di spesa “di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020”.
Il Decreto in parola interviene fissando in 350 euro mensili l’importo massimo che il datore di lavoro potrà sgravarsi dai contributi INPS a suo carico e dai premi INAIL.
Sull’applicazione pratica dell’esonero si attende a questo punto una circolare INPS che dia indicazioni tecniche sulla compilazione del flusso UNIEMENS che il datore deve inviare mensilmente all’ente previdenziale.
Per l’ammissione al beneficio, le cooperative sociali sono chiamate a dimostrare la partecipazione della lavoratrice ai percorsi di protezione mediante apposita certificazione rilasciata, alternativamente, dai:
• Servizi sociali del comune di residenza;
• Centri anti-violenza;
• Case rifugio di cui all’articolo 5-bis del D.l. 93/2013 convertito in L. 119/2013.
Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto ovviamente dei limiti di spesa citati.
Dal tenore letterale delle previsioni contenute in Manovra e nel Decreto, sembrerebbero comprendersi le sole assunzioni a tempo indeterminato ex novo, con esclusione:
• Delle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;
• Del mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.
Ma quello in commento non è l’unico sgravio riconosciuto dalla Manovra 2018 alle cooperative sociali. Si attende il decreto attuativo dell’art. 1 comma 109 con cui si introduce un contributo della durata di 36 mesi per le cooperative che assumono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale, con decorrenza 1° gennaio 2016. In questo caso il limite di spesa scende a 500 mila euro annui per il 2018, 2019 e 2020.
Si rammenta che entrambi gli sgravi si applicano, afferma la Manovra, alle “cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381”. Ciò significa che i datori di lavoro interessati, se vogliono applicare e mantenere il diritto alle agevolazioni, dovranno necessariamente attenersi alle previsioni della L. 381.
Tra le prescrizioni della legge sulle cooperative sociali si citano ad esempio quelle relative ai:
• Soci volontari (articolo 2) che non possono superare la metà del numero complessivo di soci, svolgono la loro attività a titolo gratuito eccezion fatta per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
• Nelle cooperative che svolgono attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate (articolo 4) le stesse devono costituire almeno il 30% dei lavoratori e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, entrare nella base sociale.

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