Con l’avvento del nuovo anno, entra in vigore il tentativo obbligatorio di conciliazione per chi volesse lamentare disservizi o altri malfunzionamenti relativi alla fruizione di luce e gas.
Lo stabilisce l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il testo integrato di conciliazione (Tico): i cittadini clienti di luce e gas, domestici e non, inclusi i prosumer (vale a dire, coloro che allo stesso tempo sono produttori e consumatori di energia elettrica), dovranno obbligatoriamente avviare il procedimento di conciliazione in via preliminare al ricorso al giudice per contestare le bollette relative alle suddette utenze, dopo l’esito negativo del reclamo proposto all’operatore. Tale mediazione obbligatoria, quale – appunto – condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dovrà concludersi entro 90 giorni decorrenti dalla data di proposizione della domanda di conciliazione e si svolgerà gratuitamente per il cliente, presso il Servizio conciliazione dell’Autoritào, in alternativa, presso altri organismi indicati nel Tico. Il termine di 90 giorni è, in ogni caso, prorogabile per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 30 giorni, fermo restando che lo svolgimento della conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.
Quali, nel dettaglio, le modalità di avvio della procedura?
Le categorie di utenti indicate, trascorso infruttuosamente il termine di 50 giorni dall’invio di un reclamo al gestore o in caso di risposta insoddisfacente, dovranno presentare la domanda di conciliazione in via telematica, previa registrazione online sul sito del Servizio Conciliazione, direttamente o mediante un delegato che li rappresenti, entro un anno dalla proposizione del reclamo stesso. Si tratta della modalità preferita di inoltro ma è, ugualmente, consentita al cliente domestico la presentazione della domanda tramite posta, fax o ulteriori canali specificati sulla pagina web del Servizio Conciliazione. L’istanza dovrà contenere una serie di elementi necessari, pena l’inammissibilità della stessa, quali i dati del cliente e del delegato ove presente, i recapiti telefonici e telematici degli stessi, la denominazione del gestore e il POD della fornitura (codice di identificazione utenza), nonché la descrizione del malfunzionamento lamentato, unitamente all’allegazione di un valido documento di identità dell’istante, di una copia del reclamo avanzato all’operatore e dell’eventuale risposta, di una copia della delega se effettuata, e della dichiarazione che, per la stessa controversia, non sia pendente o non sia già stato esperito un tentativo di conciliazione. Il Servizio Conciliazione provvederà a comunicare tempestivamente i casi di inammissibilità e conseguente archiviazione della domanda o se essa riguardi controversie non previste dal Tico. Al di fuori di queste ipotesi, il Servizio comunica telematicamente l’ammissibilità della domanda e, contestualmente, fissa la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione entro 30 giorni, ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione medesima alle parti. È previsto, altresì, un più breve termine di 15 giorni per la fissazione del primo incontro tra l’utente e l’operatore, qualora il cliente abbia prodotto, nella domanda di conciliazione, la sospensione della fornitura per una fattura contestata tempestivamente con il reclamo. Ciascuna parte può richiedere un solo rinvio dell’incontro per motivate e documentate esigenze. È facoltà della parte istante richiedere la convocazione del distributore, tenuto a fornire la necessaria collaborazione ai fini della celere ed efficace trattazione della procedura di conciliazione. L’incontro alla presenza del Conciliatore avviene in modalità telematica, ad esempio in web conference, e potrà risolversi con esito positivo o negativo previa redazione del relativo verbale in entrambe le ipotesi e della formulazione di una proposta di accordo non vincolante nel primo caso, secondo le indicazioni contenute nel Tico.
È evidente l’utilità di una tale riforma sia ai fini di uno snellimento del carico giudiziario e di una corrispondente riduzione di costi, sia in considerazione del fatto che il tentativo obbligatorio di conciliazione era già previsto per i contenziosi in materia di telecomunicazioni in caso di inefficienze relative ad internet o alle utenze telefoniche e risultava poco comprensibile la previsione di una non esperibilità in caso di energia elettrica e gas.
Appare, infine, utile sottolineare che rivolgersi ad un professionista esperto – per quanto la riforma non ne preveda l’obbligatorietà – consentirà un grado di tecnicismo e di perizia maggiormente elevato e, certamente, una più rapida e propositiva risoluzione della questione che possa evitare le ingenti spese e le lungaggini di un procedimento giudiziario e concludere positivamente il tentativo di conciliazione.
Avvocato Elena Cassella del foro di Catania
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