CNIPA SEGNALA CURIOSITA’ STORICA
(ANSA) – ROMA, 31 lug – Da sempre c’e’ nel nostro paese un problema sulla presenza delle donne nelle istituzioni: di donne infatti non si parla persino nel decreto per il suffragio universale, le cui norme sono applicate ancora oggi. La curiosita’ storica e’ segnalata dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione che sta digitalizzando, per renderla disponibile sul web (www.cnipa.gov.it), l’intera raccolta della Gazzetta ufficiale storica, a partire dal 1860 al 1946.
Grazie a questo lavoro storico-tecnologico e’ stato possibile scoprire – riferisce il Cnipa – che varando il suffragio universale il legislatore nel decreto del 20 febbraio 1945 ha omesso di parlare di donne.
Nella norma, in particolare, si fa riferimento in modo esplicito alla ”legge elettorale politica” del 1919, secondo la quale ”sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21/o anno di eta”’. Come se non bastasse la genericita’ del riferimento, il Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1946, contenente il Decreto per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente, fa cenno a varie leggi, ma ”dimentica” quella fondamentale con il suffragio universale, del 20 febbraio 1945, che estende appunto il voto alle donne. A peggiorare la ”dimenticanza”, l’art. 4 in cui si stabilisce che ”sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta’ entro il 31 dicembre 1945”, e non si parla di ”cittadini e cittadine”.
In effetti una citazione delle donne, ma a carattere meramente organizzativo, compare nel decreto del 45, quando si dispone che i Comuni aggiungano alle liste elettorali anche quelle femminili, ma ”saranno tenute distinte da quelle maschili”. Insomma, per il Cnipa, una ”discriminazione ufficiale dei sessi nelle procedure amministrative che, se poteva avere una qualche ragione 60 anni va, viene tuttora applicata pedissequamente”.
Per avere la certezza giuridico-legislativa che le donne, finalmente, possano votare bisogna arrivare all’art. 34 della stessa dettagliatissima disposizione legislativa: ”le sale delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita’ di assicurare un accesso separato alle donne”. ”Il che e’ si’ un’ammissione, ma anche un ulteriore motivo di discriminazione che fa tanto venire in mente l’apartheid!”.
Un’altra perla che emerge dalla possibilita’ data dal Cnipa di sfogliare on-line le Gazzette Ufficiali dell’epoca, viene dall’art. 5, con cui si escludono dal voto ”le donne indicate nell’articolo 354 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza”, lasciando alla benevole intuizione del lettore l’interpretazione della norma, che non consente incertezze! In poche parole la preistoria delle ”quote rosa” – conclude il Cnipa – e’ passata attraverso una porta secondaria e per un’antica, anzi la piu’ antica, delle professioni!”.
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