equi2 - EQUITALIA, 
 STOP AI PIGNORAMENTI DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI IN BANCA 
 
 SOTTO I 5MILA EURO

Stop ai pignoramenti sui conti correnti in banca o alle poste dove vengono versati i soldi di stipendi e pensioni. Lo ha deciso Equitalia con decorrenza immediata stabilendo che la procedura va attivata su datori di lavoro ed enti pensionistici e solo se il reddito stipendio/pensione supera i 5 mila euro.
Equitalia spiega che “con decorrenza immediata” per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si procederà “in prima battuta, a pignoramenti presso Istituti di credito/Poste”. “Tali azioni – si legge nella nota – saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o l’ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili”
Befera. “Useremo il redditometro soltanto nel caso di evasione spudorata”. Lo ha detto Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrata, a Napoli dove sta partecipando a un convegno sull’evasione fiscale organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti. Uno strumento, il redditometro, che servirà per “colpire coloro che hanno un reddito consumato elevatissimo a fronte di una dichiarazione redditi esigua”.
Si tratta, ha aggiunto Befera, di persone che “non dichiarano, ma che hanno una capacità di spesa notevolissima non giustificata da altro”. Il redditometro sarà usato “per i caso più eclatanti” e ampio spazio sarà dato al contraddittorio perché, ha spiegato Befera, “possono esserci tanti motivi per cui si acquisisce reddito”. Per esempio, quei redditi che “sono esenti e non devono essere posti in dichiarazione”. “Ma ci sono anche tanti casi che vengono segnalati di persone che viaggiano a livelli spesa elevatissimi – ha concluso – e magari hanno agevolazioni dallo Stato perché non dichiarano nulla. Questi sono quelli che vogliamo colpire”.
“Chi ostacola il nostro lavoro, perché lo svuota di senso, sono coloro che attraverso corruzione e inefficienza dilapidano denaro pubblico”. Befera aggiunge: “Da queste persone l’evasione è vista come una compensazione per ciò che lo Stato dovrebbe fare e non fa, una sorta di evasione per legittima difesa”. “Il nostro è un lavoro che gode di scarso gradimento presso l’opinione pubblica, ma il nostro problema non è questo non sono gli evasori quelli che creano problemi veri”(L’Huffington Post, 22/04/2013 ).

http://www.huffingtonpost.it

La precedente sentenza della Cassazione sull’illegittimità delle accensioni di ipoteca per somme inferiori a 8mila euro

Cassazione, no ipoteche Equitalia per debiti irrisori

Le Sezioni Unite affermano il principio che l’ipoteca è illegittima se iscritta per somme inferiori alla soglia minima prevista dalla legge per l’esecuzione forzata. Respinto il ricorso di Equitalia
Non può iscriversi l’ipoteca se il credito erariale non è realizzabile con la vendita forzata perché la somma è inferiore agli 8mila euro, soglia minima prevista dalla legge.
Altra mazzata delle Sezioni Unite della Cassazione contro Equitalia.
I giudici di legittimità, con sentenza n. 5771/2012 hanno così respinto un ricorso di Equitalia su una vicenda avente ad oggetto un’iscrizione ipotecaria su due terreni di una Srl calabrese. Quest’ultima risultava debitrice nei confronti dell’erario di circa 2000 euro, a causa del mancato versamento di alcuni contributi dovuti allo Stato.
Da qui, l’iscrizione nei registri immobiliari dell’ipoteca, da parte di Equitalia.
Ma è possibile ipotecare un bene per un credito inferiore alla soglia minima prevista dalla legge per procedere all’esecuzione forzata?
Equitalia sosteneva che l’ipoteca “assolvendo anche ad una autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata”, dunque anche sotto gli 8mila euro, come in questo caso. E a conferma di ciò, sosteneva la ricorrente, ci sarebbero state due circolari dell’Agenzia delle Entrate, una interrogazione parlamentare, e infine il decreto 40/2010 (poi convertito in legge 73/2010) che esplicitamente aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli ottomila euro ma solo a decorre dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Le Sezioni unite si sono mostrate però di altro avviso, e hanno escluso che l’iscrizione potesse essere fatta per importi inferiori alla soglia minima per la quale l’agente della riscossione è autorizzato ad espropriare l’immobile. Infatti, osserva la Corte, così come il fermo anche l’ipoteca costituisce “un atto preordinato all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti” dall’articolo 76 del Dl 602/1973. La Cassazione sottolinea come il sistema delineato dagli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973 è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un’autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l’ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata. Tuttavia a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d’impedire l’iscrizione dell’ipoteca per importi inferiori agli ottomila euro che, com’è noto, rappresentavano per l’agente della riscossione la soglia minima della esproriazione immobiliare. Ed è questa seconda lettura che le Sezione Unite privilegiano per risolvere la controversia.
Rispetto al decreto n. 40/2010 citato dalla ricorrente, i giudici di Piazza Cavour sottolineano come il testo della disposizione non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite. Per valere come smentita della predetta interpretazione, il comma 2 ter dell’art. 3 del DL n. 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare.
Secondo i giudici ermellini, ciò che conta “non è l’intenzione del legislatore (cassazione 2454/1983) o la lettura fattene da ministeri o altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (Cass. 3550/1988) quale risultante dal suo dato letterale”, e questo nel caso di specie depone “nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare”.
Pertanto la Cassazione conferma la sentenza di appello e afferma che bene ha fatto il giudice di merito a confermare l’annullamento dell’ipoteca perché iscritta per un credito di appena 2.028, 66 euro.

Qui il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5771 del 12/04/2012

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