DECRETO 15 MARZO 2001
(Pubblicato sulla G.U. del 9.6. 2001- Serie generale n. 132)
Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla LEGGE 10 APRILE 1991, N.125.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con
IL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’

Vista la legge 10 aprile 1991, n.125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1991 relativo ai progetti di azioni positive approvati fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante, tra l’altro, all’art. 47, comma 1, delega al Governo in materia di revisione dell’art. 8 nonché della disciplina delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196, emanato in attuazione della predetta delega, recante tra l’altro disposizioni in materia di azioni positive;

Visti, in particolare, l’art. 7 relativo alle azioni positive, nonché l’art. 10, comma 1, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le pari opportunità, di stabilire nuove modalità di presentazione delle relative richieste di finanziamento, le procedure di valutazione e di verifica e quelle di erogazione dei finanziamenti medesimi, nonché i requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere;

Acquisite le indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità di cui alla sopracitata legge 125/1991, nella riunione del 12 settembre 2000;

DECRETA

Art. 1.
(Requisiti del soggetto richiedente)

1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poter accedere al finanziamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità’:
non deve aver riportato condanne penali, se persona fisica per sé, se persona giuridica per il rappresentante legale e, ove esistente, per l’amministratore delegato.
Qualora il soggetto proponente sia una azienda:
non deve essere o essere stata assoggettata a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni.
A tal fine dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Qualora il soggetto proponente sia un centro di formazione professionale:
deve essere in possesso della certificazione attestante l’accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deve produrre apposita documentazione.
Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa sociale:
deve essere in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’albo regionale e deve produrre apposita documentazione.

2. In ogni caso quando per la natura giuridica del soggetto la normativa vigente richiede l’iscrizione all’albo, la relativa certificazione deve essere prodotta.

3. La documentazione di cui ai commi precedenti va allegata alla domanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilità dichiarata d’ufficio.

Art. 2.
(Modalità e termini di presentazione delle richieste)

1. I datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali presentano richiesta – in duplice copia, di cui una in bollo – al Ministro del lavoro e della previdenza sociale – Comitato nazionale di parità’ intesa ad ottenere l’ammissione al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di azione positiva di cui all’art. 2, della legge 10 aprile 1991, n.125.

2. La domanda di ammissione ai benefici previsti deve recare in allegato il progetto.

3. A pena di improcedibilità, detto progetto:
deve essere compilato in base al Programma-obiettivo formulato annualmente dal Comitato nazionale di parità;
deve essere redatto secondo il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che deve essere compilato debitamente in ogni sua parte;
deve essere sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante del proponente;
deve pervenire in duplice copia, così come tutti gli allegati;
deve essere inoltrato, esclusivamente a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1° ottobre al 30 novembre di ciascun anno che precede quello in cui si intende realizzare l’iniziativa. Farà fede il timbro di spedizione postale;
deve recare l’indicazione della tipologia di finanziamento prescelta, di cui al successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste per le pubbliche amministrazioni.

4. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, secondo la natura del soggetto proponente, documentazione pertinente al soggetto medesimo (statuto e/o atto costitutivo, visura camerale con dichiarazione antimafia, certificazione di qualità «ISO 9000» per i centri di formazione professionale che ne siano in possesso ed ogni altro documento ritenuto opportuno), nonché un sintetico curriculum dell’attività svolta almeno negli ultimi 2 anni.

5. I progetti di azioni positive, della durata massima prevista dal Programma obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali, per ciascuna delle quali devono essere indicati i relativi costi.

Art. 3.
(Procedure di valutazione e approvazione)

1. Il Comitato nazionale di parità valuta il progetto sulla base dei criteri indicati nel programma–obiettivo ed esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti ammessi all’istruttoria.

2. I progetti di azioni positive sono approvati e ammessi a finanziamento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. In caso di approvazione del progetto con finanziamento parziale devono essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative motivazioni.

4. A partire dal Programma–obiettivo 2001, l’attività istruttoria e le relative decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relative domande. A tal fine fa fede il protocollo in arrivo della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità.

5. Al progetto finanziato non possono essere apportate modifiche, se non preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parità, in caso contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermo restando quanto previsto dall’art. 8.

6. Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi di formazione professionale previsti dal progetto qualora i registri di presenza di docenti, tutors e discenti non risultino preventivamente vidimati dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

7. Non saranno autorizzate più di due proroghe e comunque per un periodo complessivo non superiore al 40% della durata inizialmente prevista per la realizzazione del progetto.

Art. 4.
(Modalità di erogazione dei finanziamenti e procedure di verifica)

1. A pena di decadenza, l’attuazione del progetto deve avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione e l’avvio deve essere comprovato con atto di data certa.

2. Il beneficiario deve dare immediata notifica dell’avvio dell’iniziativa alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. L’erogazione della prima quota è subordinata all’esito positivo della verifica ispettiva, di cui all’ultimo comma primo periodo del presente articolo da trasmettere alla segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità a cura della Direzione provinciale del lavoro.

3. Il finanziamento concesso è erogato in due quote, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:
a) prima modalità:
ad avvio dell’iniziativa, a titolo di contributo delle spese sostenute ivi inclusi gli oneri relativi alla predisposizione del progetto, si fa luogo all’erogazione della prima quota, pari al 10% del finanziamento autorizzato, previa verifica ispettiva di cui all’ultimo comma primo periodo del presente articolo.
A conclusione di tutte le azioni programmate, si fa luogo all’erogazione del saldo pari al restante 90%, previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal Comitato nazionale di cui sopra, attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il beneficiario è tenuto ad inviare al Comitato una relazione finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto.
b) seconda modalità:
la prima quota, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento autorizzato, viene erogata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d’importo uguale alla somma da erogare, previa verifica ispettiva di cui all’ultimo comma primo periodo del presente articolo.
Il saldo in ogni caso è erogato a conclusione di tutte le azioni programmate, previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal richiamato Comitato nazionale, attestante la corretta utilizzazione dei contributi concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il beneficiario è tenuto ad inviare al Comitato una relazione finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto.
La verifica ispettiva, preordinata all’erogazione della prima quota, dovrà accertare la veridicità dei dati contenuti nella domanda di finanziamento, nonché l’effettivo avvio entro due mesi dall’autorizzazione e dovrà essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla notifica di cui al comma 2. Quella preordinata all’erogazione del saldo dovrà essere di contenuto amministrativo-contabile e dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.

Art. 5.
(Monitoraggio e controllo)

1. Il Comitato nazionale di parità salve le verifiche iniziali e finali di cui all’art. 4, può in ogni momento disporre ulteriori visite ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti, nonché fare intervenire i consiglieri di parità competenti per territorio.

2. Il Comitato nazionale di parità può inoltre procedere ad audizioni delle parti coinvolte in un progetto, tenuto conto delle problematiche emerse nel corso della realizzazione del progetto medesimo.

Art. 6
(Parametro dei costi)

1. I costi da inserire a preventivo devono fare riferimento, per quanto applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nelle circolari relative alle azioni cofinanziate dal F.S.E.

Art. 7
(Costi inammissibili)

1. Non sono ammesse a rimborso le seguenti spese:
mancata produzione;
acquisto di macchinari e attrezzature;
borse di studio e indennità orarie;
ristrutturazione di impianti;
fideiussione;
quelle derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell’art. 3, comma 5.

Art.8
(Decadenza)

1. La mancata attuazione del progetto, verificata dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezioni, territorialmente competente, comporta la decadenza totale dei contributi concessi e la conseguente ripetizione delle relative somme.

2. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, sulla base dell’accertamento amministrativo-contabile effettuato dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezioni, territorialmente competente.

3. Ai fini della decadenza parziale dal finanziamento, intendendosi per tale la parziale attuazione del progetto e/o la parziale o totale mancanza di raggiungimento dell’obiettivo, il Comitato nazionale di parità effettuerà la motivata valutazione di propria competenza secondo i seguenti criteri:
quando, a conclusione dell’iniziativa, il soggetto beneficiario abbia raggiunto l’obiettivo e realizzato l’attività progettuale, con mera riduzione delle spese in relazione al finanziamento assegnato, si procederà al rimborso di tutte le spese ammesse;
nel caso di raggiungimento dell’obiettivo, ma con contenimento dell’attività progettuale e delle relative spese, si procederà al rimborso di tutte le spese ammesse;
nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia raggiunto parzialmente l’obiettivo, comunque in misura eccedente il 50%, pur avendo realizzato tutte le azioni e sostenuto tutte le spese, tali spese saranno riconosciute, ma con una decurtazione non superiore al 20%;
nell’ipotesi precedente, ma con parziale raggiungimento dell’obiettivo al di sotto del 50%, si farà luogo a una riduzione percentuale delle spese in misura non inferiore al 20%;
in caso di mancato o parziale raggiungimento dell’obiettivo, conseguente ad una ridotta attuazione del progetto per cause non riconducibili alla volontà del soggetto beneficiario, si procederà al riconoscimento delle spese sostenute.

Art. 9.
(Norme transitorie)

1. Per i progetti approvati e ammessi a finanziamento secondo la previgente disciplina, continua ad operare il decreto interministeriale 22 luglio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il seguito di competenza.

Roma, 15 marzo 2001
il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Salvi
p. il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica Salaroli
Il Ministro per le pari opportunità Belillo

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n.326

Allegato – Modello di domanda (13 kb .zip)
Progetto di azioni positive, ai sensi dell’art.2 della legge 10 aprile 1991,n.125 e dell’art.7,D.lgs.23maggio 2000, n.196. Richiesta di rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla sua realizzazione

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