La sentenza bivalente
Una notizia positiva ed una negativa nella sentenza del giudice Micciché (Trib civile di I Grado iscritta al N. 13773/2008 R.G.)
La buona notizia:
In sintesi: “Va esclusa – scrive il giudice Micciché – l’assoggettabilità della presente vertenza alla giurisdizione domestica del Parlamento”. E con questa frase si respingono le eccezioni di Idv di carenza di giurisdizione e decadenza svolte dalla convenuta. Questo significa che non è vero – secondo il giudice – che è il Parlamento a dover decidere nel merito di come il partito spende i contributi elettorali, ma la competenza è del giudice ordinario. Poiché, aggiunge la sentenza “ Non è stato contestato, dunque, l’atto parlamentare di attribuzione dei rimborsi, ma esclusivamente la ripartizione interna all’IDV che agli stessi l’associazione avrebbe dato, escludendo – in ipotesi – un certo settore del partito. Risulta evidente come la questione non involga in alcun modo l’organizzazione interna delle Camere, ma attenga a pretese azionate esclusivamente nei confronti di un soggetto terzo rispetto al Parlamento”.
La non buona:
Poiché Wanda montanelli non è tra i n. 3 soci della associazione Idv, non ha –secondo la sentenza– la facoltà di chiedere conto dei fondi incamerati dal partito con i rimborsi elettorali, né di tutte le altre istanze basate sull’inosservanza della Costituzione. Ed è questa una sorprendente novità per chi si intende di politica. Risulta quantomeno insolito che per “chiedere conto” di comportamenti anti statutari e anticostituzionali non sia sufficiente essere nei ruoli apicali del partito da decenni, ma occorra andare dal notaio e registrare un atto notarile.
Wanda Montanelli ha predisposto il ricorso in Appello.
7 febbraio 2012
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