La Corte d’Appello di Milano ha reso pubbliche le motivazioni della sentenza di secondo grado del 15 giugno 2012 che, accogliendo totalmente le richieste della difesa, rappresentata dall’avv. Stefania Farnetani, ha assolto Giovanni Panunzio, fondatore di Osservatorio Antiplagio, dall’accusa di aver diffamato Antonio Ricci, assistito dall’avv. Salvatore Pino. Il 16 febbraio 2006 Panunzio aveva affermato, riferendosi all’autore di Striscia la notizia e alle sue battaglie contro i ciarlatani: “Bisogna bacchettare anche quelli di Mediaset, di Mediavideo. Bisogna bacchettarli, quelli voi non li bacchettate mai. I maghi di Mediavideo non li toccate mai Tu sei scorretto. Usi due pesi e due misure”. E in un successivo comunicato il fondatore di Osservatorio Antiplagio aveva aggiunto: “La trasmissione Striscia si dimentica di denunciare i ciarlatani appartenenti alla sua parrocchia, pubblicizzati in ben 200 pagine di teletext di Mediaset. Non è azzardato affermare che parte dei compensi degli autori e conduttori di Striscia la notizia deriva dai proventi dei sedicenti maghi”. Per i giudici dell’appello il fatto non costituisce reato. “In relazione alla prima frase – scrive la Corte – la stessa non ha la minima valenza diffamatoria. Essa indica come la trasmissione televisiva, oggetto del giudizio del Panunzio, segua un criterio nella scelta dei propri obiettivi non del tutto uniforme, essendo evidente ed incontestabile che la medesima aggressività usata da “Striscia” nei confronti di alcuni obiettivi (tra cui, appunto, Vanna Marchi), non è stata usata nei confronti di altre situazioni e/o persone non meno suscettibili del medesimo interesse”. In relazione alla seconda frase, la Corte d’Appello ritiene che: “L’espressione “non è azzardato affermare che parte dei compensi degli autori e conduttori di Striscia la notizia deriva dai proventi dei sedicenti maghi” è stata scritta a conclusione di un ragionamento, ove si dà conto dell’immenso ammontare degli introiti dei proventi pubblicitari derivanti dagli annunci di centinaia di soggetti del medesimo livello e “rango” della Marchi e soci, proventi che oggettivamente vanno ad integrare i bilanci dell’impresa da cui dipendono gli odierni querelanti o, comunque, dalla quale questi ricevono i loro compensi: si che l’associazione tra questi compensi e le varie “fonti”, tra cui anche quella rappresentata dalla pubblicità dei “ciarlatani” – che, peraltro, non risulta “Striscia” abbia mai censurato – appare tutt’altro che diffamatoria, ed espressa all’interno di un giudizio critico corretto per continenza e pertinenza, in relazione ai principi elaborati dalla Giurisprudenza in materia di libertà di espressione”. Secondo la Corte, inoltre: “Appare decisamente temeraria la querela proposta e contraddittoria nel suo “animus”, rispetto a quella “aggressività” nei metodi, ed estrema libertà di opinioni, che l’autore di Striscia la notizia ed i suoi collaboratori hanno sempre ritenuto doveroso rivendicare a se stessi, come se però metodi analoghi e contenuti non meno critici fossero preclusi a soggetti diversi da loro”. Per i giudici di secondo grado: “Se l’argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l’interesse sociale a conoscerla, è consentita dall’ordinamento l’esposizione di opinioni personali lesive dell’altrui reputazione una volta che l’agente abbia esposto il suo pensiero con linguaggio misurato. Nel caso di specie il Panunzio si è sicuramente mosso all’interno di tale perimetro”. Nella sentenza infine si dice che il Gip, d.ssa Clementina Forleo, aveva imposto “del tutto immotivatamente” al PM, che aveva chiesto l’archiviazione, l’imputazione a carico del Panunzio, e che l’espressione “venduto e prezzolato” riferita al Ricci non era del Panunzio, che non l’ha mai pronunciata, ma del Giudice di primo grado, d.ssa Paola Braggion, che l’ha riportata “inopinatamente” nella sentenza.

Da: europeanconsumers [europeanconsumers@yahoogroups.com] Per conto di Vittorio Marinelli

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