Divenire progettualmente, mediaticamente e numericamente forti è obiettivo primario ed essenziale, dal quale deriveranno fattori importanti come l’indipendenza economica e la potestà di compiere scelte elettorali, decisioni sui diritti paritari..
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L’iscrizione all’Onerpo è indipendente dal fatto di essere o no militante in qualsivoglia partito.
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 1
Sede – denominazione – durata
È costituita L’associazione che assume la denominazione di ONERPO (Organizzazione Nazionale ed Europea per il Rispetto delle Pari Opportunità)
Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.
La durata dell’associazione è illimitata.
Articolo 2
Oggetto sociale e obiettivi programmatici
L’associazione non persegue fini di lucro.
L’Associazione si propone di favorire l’attuazione dell’autonomia culturale professionale e politica delle donne; di promuovere le Pari Opportunità dei cittadini italiani, sia che risiedano in Italia che all’estero, degli stranieri immigrati, dei diritti delle donne in campo sociale.
Scopo dell’Associazione è combattere ogni forma di discriminazione nella tutela dei diritti civili e paritari, proponendosi come parte attiva della società nel rapporto con le istituzioni; favorendo sia in campo sociale che politico e istituzionale la piena integrazione delle donne.
Per il conseguimento degli scopi statutari l’Associazione può avvalersi dei supporti di professionisti, di enti ed organismi specializzati, società, istituti di ricerca, enti culturali, anche mediante appositi accordi e convenzioni.
L’associazione potrà inoltre realizzare direttamente o in partecipazione con altri soggetti ogni attività necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dei fini statutari, fra cui in particolare:
a) Promuovere la formazione delle donne relativamente alle attività politiche al fine di coadiuvare sostenere ed accrescere la partecipazione femminile alla vita pubblica.
b) Aprire uno o più spazi, dedicati all’ascolto, sostegno, consulenza psicologica e legale su temi specifici della condizione femminile e degli stranieri immigrati, della repressione della violenza e degli abusi; della valorizzazione dello spirito di iniziativa, creatività ed identità.
c) Aprire uno sportello di consulenza per le associazioni di donne e stranieri immigrati.
d) Promuovere azioni finalizzate alla tutela della salute delle donne, alla loro crescita personale e professionale, alle azioni di cura della famiglia, allo sviluppo della imprenditoria femminile e dei temi della conciliazione tra la cura della famiglia ed il lavoro.
e) Sollecitare, partecipandovi, la costituzione di Osservatori per il rispetto del diritto alle Pari opportunità, sulla violazione dei diritti civili ed in particolare sulla condizione femminile, su quella dei minori, degli stranieri immigrati; sui reati di violenza sessuale, e di tratta in schiavitù.
f) Creare coordinamenti con enti e ministeri, con assessorati regionali, provinciali e comunali alle attività produttive, alla sanità, alle pari opportunità, alla formazione e lavoro, alla cultura, per la realizzazione di ogni attività finalizzata agli scopi associativi.
g) Promuovere attività di formazione ed informazione sui diritti delle donne e degli stranieri immigrati, anche mediante studi, pubblicazioni, ricerche, convegni, seminari, attività informativa a carattere comunitario, nazionale, regionale. promozione di lobby, stipula di accordi e convenzioni con enti ed istituzioni.
h) Creare coordinamenti con enti ed istituti nazionali ed internazionali che abbiano come fine, anche indiretto, la promozione delle pari opportunità e dei diritti civili.
i) Promuovere percorsi di studio e conoscenza bioetica per sviluppare la cultura dei diritti umani e della solidarietà.
j) Progettare, istituire, ed organizzare corsi di insegnamento e di formazione nelle aree connesse direttamente ed indirettamente all’integrazione; interpretariato e traduzioni;
k) Tutelare la promozione e valorizzazione della cultura e dell’arte.
l) Farsi promotore presso le Istituzioni nazionali e locali come mediatore sociale per l’integrazione e l’inserimento della diverse realtà lavorativa, e per le azioni di supporto professionale in qualità di arbitrato, per la conciliazione delle controversie tra soggetti contrapposti nei rapporti di lavoro e negli accordi di separazione tra coniugi.
m) Promuovere la divulgazione massmediatica, con la realizzazione di complesse forme di comunicazione quali spot pubblicitari, filmati, manifestazioni teatrali, spettacoli, eventi nazionali ed europei, di contenuti culturali, politici, artistici; al fine di aumentare la conoscenza di tematiche relative ai diritti delle persone, anche attraverso la produzione la divulgazione di sussidi didattici, istruttivi ed educativi, quali, fra gli altri: giornali, libri, audiovisivi, prodotti interattivi, siti internet con servizi annessi e distribuzione organizzata per la divulgazione capillare di idee, programmi educativi e oggetti culturali. Promuovere inoltre la conoscenza dei diritti umani, l’approfondimento di leggi e di norme della Costituzione italiana ed europea, avvalendosi di fondi strutturali e/o ogni altra forma di finanziamento istituzionale italiano o estero adatto al raggiungimento dello scopo divulgativo, tra cui la ideazione e realizzazione di messaggi pubblicitari, in forma auto-finanziata o attraverso sussidi e/o interventi di enti e istituzioni per la Pubblicità Progresso.
Le sopra indicate attività sono elencate in via meramente esemplificativa, rientrando nell’attività associativa ogni azione finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari.
Articolo 3
Attività istituzionali
Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere e sostenere l’affermazione culturale, politica, professionale delle donne e a tal fine può organizzare il coordinamento di reti di donne e uomini che svolgono attività diverse in ambito professionale culturale e politico indirizzato allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze; ed al fine di una diretta partecipazione alla vita sociale e politica, l’Associazione può predisporre e presentare proprie liste e propri candidati nelle competizioni elettorali in ogni elezione nazionale, europea, o territoriale relativa a regioni, province, e comuni; stringere accordi con altre associazioni italiane e straniere che perseguano i medesimi obiettivi a livello locale, nazionale, europeo e sovranazionale per iniziative comuni; costituire proprie sezioni e rappresentanze anche all’estero. Sottoscrivere, nell’ambito della propria attività sociale e politica, accordi federativi con altri partiti o movimenti politici, e svolgere azioni di propaganda e diffusione in tutte le forme consentite secondo gli obiettivi statutari, presentare progetti di legge anche di iniziativa popolare agli organi parlamentari e assembleari nazionali, europei e sovranazionali, nonché degli enti locali.
Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l’Associazione potrà raccogliere ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L’Associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un’unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per il raggiungimento degli obiettivi statutari e migliorare l’offerta di servizi ai soci, associati o partecipanti a diverso titolo alla vita associativa.
L’Associazione potrà altresì promuovere ogni attività ritenuta idonea, ed in particolare:
1) Attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, opere di informazione e di divulgazione delle tematiche associative nonché promozione di attività editoriali in senso lato, quali bollettini, siti e pubblicazione di ricerche effettuate.
2) Partecipazione a bandi pubblici e privati di progetti finanziati .
3) Attività di formazione, sia a favore dei propri associati e volontari, sia diretta alla formazione degli operatori e dei soggetti che operano nei settori di intervento dell’associazione.
4) Attività di consulenza all’autorità giudiziaria, agli enti pubblici e privati, ai privati, agli associati sui temi connessi alle finalità associative.
5) Attività di consulenza legale, economica, bioetica, psicologica e di mediazione familiare resa dall’associazione come propria attività no-profit negli spazi di cui all’art. 2 lettera “a”.
L’associazione potrà svolgere ogni altra attività di carattere professionale, tecnico, culturale ed economico, connessa con quelle sopra elencate o i cui risultati possano essere vantaggiosi per la realizzazione dei predetti fini.
Per la realizzazione di quanto sopra, l’associazione potrà collaborare od avvalersi di esperti con la stessa convenzionati nonché stipulare convenzioni e contratti di collaborazione con soggetti terzi quali Servizi, Enti, Comuni e Scuole.
Potrà, inoltre, organizzare e gestire corsi di formazione professionale e tecnica nell’ambito di tutti i settori, di cui all’articolo 2, anche in collaborazione con enti o istituti che abbiano finalità similari o analoghe.
L’associazione potrà costituirsi in giudizio, esercitare i diritti quale ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato ex articolo 91 cpp.
Articolo 3 Bis
Simbolo e Denominazione
Simbolo e denominazione dell’Associazione sono deliberati dal Consiglio direttivo fatti salvi gli adempimenti e le responsabilità previsti dalle norme di legge.
Articolo 4
Soci
Possono far parte dell’associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividano le finalità associative.
L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.
– E’ prevista la istituzione di soci onorari che è rappresentata da tutti coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recate all’associazione.
Articolo 5
Assunzione della qualifica di socio
Per l’assunzione della qualifica di socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell’associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall’assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.
Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.
All’atto dell’assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell’associazione provvederà a consegnare un’apposita tessera di adesione all’interessato.
Non sono previste quote sociali, ma offerte volontarie.
Articolo 5Bis
Adesione dei soggetti collettivi
Possono aderire all’Associazione soggetti collettivi, quali enti o associazioni culturali, professionali, di lavoro o d’impegno sociale. Tale adesione da diritto ai singoli membri di dette associazioni di partecipare alla vita associativa senza il diritto di voto, per il quale è richiesta l’iscrizione individuale.
Gli enti o associazioni aderenti possono avere una rappresentanza consultiva negli organi Direttivi nelle forme previste da un’intesa stipulata a parte con l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.
Tutti i soci sono tenuti:
a) alla osservanza del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) a frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.
c) E’ fatto divieto ai soci, pena la espulsione, di pronunciarsi in dichiarazioni pubbliche, anche a mezzo stampa, che possano arrecare danno agli altri associati, all’Associazione, o screditare l’immagine di uno dei soci, e/o dei componenti il Direttivo in relazione ad ogni attività finalizzata alla promozione delle Pari Opportunità, dei Diritti Civili, e di quella inerente alla legittima aspirazione e partecipazione alla vita pubblica politica e istituzionale.
Articolo 7
Perdita della qualifica di socio
I soci possono essere espulsi o radiati dall’associazione per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;
3) per indegnità.
Le espulsione e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.
Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all’associazione.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo.
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissione dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell’associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.
Articolo 8
Organi dell’Associazione
Gli organi sociali dell’Onerpo sono:
1. Il Presidente
2. Vicepresidente Vicario
3 il Tesoriere
4 Il Segretario
5 l’Assemblea dei soci
6 il Consiglio Direttivo
– Tutte le cariche elettive hanno durata biennale.
Articolo 9
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati effettivamente presenti e si riunisce a seguito di convocazione scritta del Presidente a tutti i soci.
È presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal presidente Vicario.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita, almeno a distanza di ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Gli associati possono farsi rappresentare da un altro associato munito di delega scritta. Ogni associato non può che rappresentare al massimo un altro associato.
Spetta al Presidente dell’assemblea verificare il diritto di partecipazione all’adunanza, il diritto al voto e la regolarità delle deleghe.
L’assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti.
L’assemblea degli associati si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, di solito entro il mese di aprile, per deliberare:
a) sul rendiconto economico e finanziario;
b) sulle relazioni delle Consiglio Direttivo;
c) sul programma di attività;
d) sui regolamenti;
e) su ogni altra questione di propria competenza ai sensi dello Statuto o che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea degli associati si riunisce ogni due anni per nominare i componenti del Direttivo.
In via straordinaria l’Assemblea degli associati si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e qualora ne vanga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto degli associati.
L’Assemblea straordinaria, espressamente convocata allo scopo, provvede alla modifica delle Statuto da approvarsi con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti votanti
L’assemblea espressamente convocata allo scopo, in via straordinaria può inoltre deliberare: sullo scioglimento dell’associazione.
La convocazione dell’assemblea può essere validamente fatta anche per posta elettronica con invio ad ogni singolo associato almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e ne promuove e coordina le attività. Il Direttivo nomina nel suo ambito la/il Presidente, la/il Vicepresidente vicario, la/il Tesoriere e la/il Segretario, che insieme costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
Altre cariche dell’Associazione proposte dall’Ufficio di Presidenza, dovranno essere approvate e votate dal Consiglio Direttivo (Vicesegretario – Segretario organizzativo – Responsabile comunicazione – Responsabile Associazioni locali).
b) Il Direttivo viene convocato ogni volta che la Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta un terzo delle sue componenti con l’indicazione dei punti da porre all’ordine del giorno.
La convocazione del Direttivo deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
c) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà delle sue componenti e le decisioni sono prese a maggioranza delle presenti.
d) Il Direttivo potrà fissare regolamenti interni di attuazione del presente Statuto.
e) I Direttivo vigila sulla realizzazione degli obiettivi dello Statuto i cui lavori vengono verbalizzati in un apposito registro che sarà sottoscritto dalla Presidente, o in assenza di questa dalla Vicepresidente vicaria.
f) La presidente del Direttivo è anche Presidente dell’Associazione ed è nominata ogni due anni da Consiglio Direttivo.
g) Alla Presidente sono conferiti i poteri legali e di rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. La Vicepresidente vicaria sostituisce la Presidente in caso di assenza o impedimento.
h) La gestione e la raccolta dei fondi dell’Associazione è affidata alla Tesoriera che li amministrerà e utilizzerà per gli scopi associativi sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo. La tesoriera ha il compito di tenere i libri contabili e di predisporre il bilancio da sottoporre all’Assemblea.
i) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
j) Il Consiglio Direttivo, può avvalersi di commissioni di lavoro, da lui nominate.
k) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, due anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.
Articolo 11
il Presidente
a) Il Presidente:
– rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo di suoi
delegati, ed assume i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
– cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
– stipula gli atti inerenti all’attività dell’Associazione.
b) Il Vicepresidente vicario, in caso d’impedimento o di promulgata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall’elezione di questi.
d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Articolo 12
Dimissioni
a) I soci possono dare le dimissioni dall’Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell’Associazione all’atto della presentazione delle dimissioni.
b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
c) In caso le dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso spetta al Presidente dell’Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
d) Le somme versate spontaneamente, non sono rimborsabili in nessun caso.
Articolo 13
Patrimonio e Bilancio
Il Patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
– eventuali versamenti dei soci,e di tutti coloro che, pur non essendo soci, contribuiscono spontaneamente alle iniziative dell’Associazione e che assumono la qualità di sostenitori;
– eventuali contributi pubblici;
– proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
– donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati,
concessi senza condizioni che limitano l’autonomia dell’Associazione;
– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
Nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto o ad un ente locale o ad un’Associazione o a strutture sociali similari
Articolo 14
Esercizi sociali
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d’ogni anno.
Alla fine d’ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 15
Modifiche e Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere eventualmente disposte con il regolamento interno da elaborarsi a cura del Direttivo in base alle indicazioni stabilite dall’Assemblea.
Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Modifiche e Regolamento interno
Clausola compromissoria
Ogni controversia eventualmente insorta tra associati e Associazione sarà devoluta a un collegio arbitrale composto da un membro scelto da ciascuna parte in causa e da un Presidente scelto di comune accordo fra gli arbitri o in mancanza dal presidente del Tribunale della località in cui ha sede l’Associazione.
Articolo 17
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’Ordinamento giuridico italiano
La presidente:
Dott.ssa Aura Nobolo
Roma, 12 aprile 2007 h. 18.00
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