(ANSA) – ROMA, 1 giu – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 che ha istituito il Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il codice era stato varato dal passato consiglio dei ministri il 6 aprile, per riunire la normativa in materia composta da 11 leggi:
1) Legge 9 gennaio 1963, n.7 che prevede il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio.
2) Legge 9 febbraio 1963, n. 66 che prevede per la donna la possibilita’ di accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici.
3) Legge 9 dicembre 1977, n. 903 che prevede la parita’ di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
4) Legge 13 dicembre 1986, n. 874 contente norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.
5) Legge 6 agosto 1990, n. 223 che prevede che, nell’ambito del sistema radiotelevisivo, vengano adottate azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparita’ tra i due sessi.
6) Legge 10 aprile 1991, n. 125 contenente disposizioni volte a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza trauomini e donne nel lavoro anche mediante l’adozione di azioni positive.
7) Legge 25 febbraio 1992, n. 215 riguardante le azioni positive per l’imprenditoria femminile.
8) Decreto legislativo 31 gennaio 2000 n.24 contenente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel corpo della Guardia di Finanza.
9) Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.196 contenente la disciplina dell’attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di parita’.
10) Decreto Legislativo 31 luglio 2003, n.226 che prevede la trasformazione della Commissione nazionale per la parita’ in Commissione per le pari opportunita’ tra uomo e donna.
11) Articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n.90 che introduce le cosiddette quote rosa nell’ambito delle elezioni del Parlamento Europeo per le prime due elezioni successive all’entrata in vigore della legge.
Il codice, inoltre, fa rinvio alle disposizioni di pari opportunita’ nei rapporti familiari contenute nel codice civile e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, ”Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e paternita’”.
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testo in vigore dal: 15-6-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita’ tra uomo e donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella riunione del 27 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attivita’ produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Divieto di discriminazione tra uomo e donna (legge 14 marzo 1985, n. 132, articolo 1)
1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui strascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti avente valore di legge ed i regolamenti.
– L’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, cosi’ recita:
«Art. 6 (Riassetto normativo in materia di pari opportunita). – 1. Il Governo e delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita’, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche’ nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’eta’ e l’orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita’ previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.».
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. «Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e Conferenza unificata).
1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’ convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal Ministro dell’interno.».
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