Per la Cassazione sbaglia l’azienda ferroviaria: va disapplicato il requisito della statura minima uguale a quella degli uomini. Da rivalutare l’idoneità fisica della candidata

capo - ASPIRANTE 
 CAPOTRENO DISCRIMINATA PERCHE' TROPPO BASSA
Photocredit: Libero Quotidiano

Sembra assurdo che negli anni 2000 si possa discriminare una persona nell’accesso ad un mestiere che, per sua natura, non richiede particolari requisiti fisici, solo perché si è bassi. Ma purtroppo è una prassi che accade ancora anche tra le grandi aziende ferroviarie e non solo. È da una vicenda di un’aspirante capotreno che aveva tentato la selezione per essere assunta con quella qualifica, e che è stata scartata perché troppo bassa in virtù del fatto che il requisito dell’altezza minima fosse identico per uomini e donne, che, approdata sino alla Cassazione, ha consentito di ristabilire il principio di non discriminazione.
Criterio imprescindibile, che dovrebbe sempre vigere negli ambiti lavorativi e che troppo spesso, però, viene calpestato. Sono stati i giudici della Suprema Corte, infatti, con la sentenza 30083/17, pubblicata il 14 dicembre dalla sezione lavoro -che per Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti costituisce un precedente molto significativo in materia di non discriminazione nell’accesso al posto di lavoro- a sottolineare il principio secondo cui il requisito della statura minima identica per uomini e donne è suscettibile di disapplicazione in virtù della pronuncia della Corte costituzionale 163 del 1993, che ha stabilito l’illegittimità di tali disposizioni che senza un motivo valido non tengono in considerazione della «identità o diversità delle situazioni soggettive implicate dalla regolamentazione dettata». In tale ottica, quindi, il comportamento dell’azienda ferroviaria che ha indetto la procedura selettiva è da ritenersi discriminatorio e dev’essere rivalutata l’idoneità fisica della candidata.

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